Errori nella Comunicazione di opzione per il bonus? Non tutto è perduto

In attuazione del comma 7 dell’art. 121 del D.L. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Provvedimento dell’8 agosto 2020, n. 283847, con il quale ha definito le modalità di esercizio delle opzioni per la fruizione dell’Eco e del Superbonus. Il medesimo Provvedimento ha altresì introdotto il modello di “Comunicazione” unitamente alle relative istruzioni.

In caso di errori nella compilazione del modello di “Comunicazione”, il beneficiario decade dalla spettanza del bonus?

No: al fine di rettificare eventuali errori di compilazione del modello, il contribuente può seguire procedure che determinano la rettifica del modello.

Esattamente, il contribuente quale procedura deve seguire?

Il punto 4.7 del Provvedimento dell’8 agosto 2020, n. 283847, prevede che un contribuente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di trasmissione, può annullare un modello di “Comunicazione” errato. Oltre il quinto giorno del mese successivo a quello di trasmissione, la richiesta di annullamento sarà rifiutata. In alternativa, entro il medesimo termine, il modello di “Comunicazione” può essere interamente sostituito presentando altra “Comunicazione”. Il Provvedimento in esame stabilisce inoltre che, oltre il termine in esame, ogni modello di “Comunicazione” non può sostituirsi ma solo aggiungersi ai precedenti.

Decorso il termine del quinto giorno, il contribuente perde il diritto a fruire del bonus sull’intervento relativo al modello errato?

Non necessariamente. Sebbene il Provvedimento prima citato non chiarisca quale procedura seguire oltre il termine del quinto giorno, l’Agenzia delle Entrate si è espressa su questo tema con la Risposta ad Istanza di Interpello n. 590/2020. Con tale istanza, il contribuente riferiva di aver commesso un errore nella compilazione del Modello di “Comunicazione”. Tale modello era relativo ad un intervento soggetto alla disciplina del c.d. Ecobonus (in vigore fino al 31 dicembre 2019, di cui all’art. 10, comma 1, del D.L. 34/2019 e art. 14 del D.L. 63/2013). Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • Gli errori commessi in un modello di “Comunicazione” possono essere corretti (senza limiti temporali) a condizione che il cessionario non abbia già iniziato ad utilizzare il credito; e
  • Spetta ai fruitori dell’agevolazione segnalare agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti la volontà di modificare l’originaria scelta operata.

Si precisa al riguardo che l’interpello citato non riguarda direttamente l’opzione introdotta dall’art. 121 del D.L. 34/2020, ma la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2019. Tuttavia, è opinione diffusa in dottrina che le conclusioni ora esaminate siano applicabili anche alla disciplina attualmente in vigore.

Contattateci, 2R Capital è in prima linea nel supportare le aziende sul tema Eco e Superbonus.

Articoli correlati