Modello IVA 2026: le novità nei quadri VX, VJ e VE su credito, rimborso e logistica

Le Istruzioni al modello di dichiarazione IVA 2026 recepiscono le recenti evoluzioni giurisprudenziali in tema di beni ammortizzabili, società di comodo (ne abbiamo parlato qui: Società di comodo e IVA – 2rcapital) e reverse charge per la compilazione dei quadri VX e VJ/VE. Tali interventi, pur operando sul piano formale del modello dichiarativo, riflettono un mutamento sostanziale nell’interpretazione di istituti chiave: rimborso dell’IVA su investimenti in beni di terzi, disciplina delle società di comodo e regime transitorio per i servizi di logistica e trasporto.

1. Quadro VX: rimborso IVA per opere su beni di terzi

Una prima modifica riguarda il quadro VX – “Determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta” – con specifico riferimento al rigo VX4.

Le istruzioni chiariscono che il codice 4 (art. 30, comma 2, lett. c), DPR 633/1972) deve essere utilizzato anche per chiedere a rimborso l’IVA detraibile assolta per la realizzazione di opere su beni di terzi (ad esempio, ristrutturazioni su immobili detenuti in locazione o comodato).

L’evoluzione giurisprudenziale

Per anni l’Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso IVA per interventi realizzati su beni di terzi proprietari, ritenendo che gli stessi non fossero riconducibili ai cd. “beni ammortizzabili” di proprietà del contribuente, ma andassero considerati quali meri costi pluriennali (risoluzione 179/E/2005).

Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 13162/2024), cristallizzando il principio secondo cui:

  • la nozione di “bene ammortizzabile”, ai fini IVA, va letta in chiave unionale quale “bene di investimento”;
  • ai fini IVA non è decisiva la titolarità del bene, ma è sufficiente la disponibilità qualificata (es. locazione, comodato) per un periodo apprezzabile;
  • il principio di neutralità impone di non discriminare tra acquisto diretto e investimento su bene altrui.

Per l’effetto, con la risoluzione 20/E/2025, l’Agenzia ha preso atto del citato principio giurisprudenziale, riconoscendo il diritto al rimborso in presenza di nesso di strumentalità con l’attività esercitata e recependo tale indirizzo nel modello IVA 2026 nel menzionato riquadro VX.

2. Società di comodo: eliminati i vincoli alla compensazione e al rimborso del credito IVA

La seconda novità, di portata sistemica, riguarda, invece, le società non operative ex art. 30, legge 724/1994.

In particolare, nel modello IVA 2026:

  • resta l’indicazione nel rigo VA15 della qualifica di società non operativa;
  • sono però eliminate dal quadro VX le indicazioni che, in precedenza, impedivano la compensazione o il rimborso del credito IVA annuale.

Il superamento del blocco del credito IVA

Anche in questo caso, si tratta del recepimento dei nuovi indirizzi giurisprudenziali formatisi sul punto, laddove la disciplina nazionale prevedeva, in caso di mancato superamento del test di operatività:

  • divieto di rimborso del credito;
  • divieto di compensazione orizzontale ex art. 17, D.Lgs. 241/1997;
  • divieto di cessione del credito;
  • in taluni casi, perdita definitiva dell’eccedenza.

Tuttavia, tale impianto è stato messo in discussione dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22), che ha affermato l’incompatibilità con il diritto unionale di un sistema che subordini il diritto alla detrazione al raggiungimento di determinate soglie di operatività. In linea con tale orientamento, anche la Corte di Cassazione (da ultimo, sentenza n. 7137/2025 ) ha ribadito tale principio, sostenendo che la mera qualificazione come “società di comodo” non può comprimere il diritto alla detrazione, salvo ipotesi di frode o abuso.

Per effetto di tali indirizzi, nel quadro VX, in presenza di un credito IVA annuale, il contribuente può ora:

  • chiederne il rimborso (nei limiti e con le garanzie previste dagli artt. 30 e 38-bis, DPR 633/1972);
  • utilizzarlo in compensazione verticale o orizzontale.

Nell’attesa, quindi, di un intervento del legislatore, il modello recepisce il principio di neutralità dell’imposta, consentendo l’utilizzo del credito a prescindere dallo status di società non operativa.

3. Reverse charge logistica: recepito il regime transitorio opzionale

La terza novità riguarda il settore della logistica, trasporto e movimentazione merci.

La Legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha introdotto, nelle more dell’autorizzazione UE all’estensione del reverse charge, un regime transitorio opzionale in cui:

  • il prestatore emette fattura con IVA esposta;
  • il committente effettua il versamento dell’imposta tramite F24 (codice tributo 6045), restando il prestatore debitore d’imposta e responsabile in solido.

La disciplina è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrata con la circolare 14/E/2025 e tali novità sono state trasposte nel modello IVA 2026, con alcuni specifici adattamenti:

  • nel quadro VJ, sezione 2, rigo VJ30: indicazione di imponibile e imposta relativi alle operazioni soggette al regime opzionale;
  • nel quadro VE, sezione 4, rigo VE38 (dichiarazione del prestatore): indicazione dei medesimi importi, con l’aggiunta dei campi 2 e 3.

Sotto il profilo operativo:

  • l’opzione è esercitata congiuntamente dalle parti;
  • ha durata triennale;
  • si applica anche ai singoli rapporti di subappalto, autonomamente rispetto agli altri anelli della filiera.

Il modello recepisce così un meccanismo ibrido, che anticipa la possibile estensione del reverse charge ex art. 17, sesto comma, lett. a-quinquies), DPR 633/1972, subordinata ad autorizzazione unionale.

Considerazioni conclusive

Le modifiche al modello IVA 2026 non sono meri aggiustamenti formali, ma il riflesso di un progressivo riallineamento dell’ordinamento interno ai principi unionali:

  • ampliamento della nozione di beni di investimento e tutela della neutralità (opere su beni di terzi);
  • rimozione di automatismi sanzionatori incompatibili con il diritto alla detrazione (società di comodo);
  • introduzione di un regime transitorio di presidio nel settore logistica, in attesa del reverse charge strutturale.

Per gli operatori professionali, la novità più significativa è probabilmente il superamento del blocco del credito IVA per le società non operative, con effetti immediati sulla pianificazione finanziaria e sull’utilizzo in compensazione tramite F24.

Il modello 2026 segna dunque un passaggio importante, posto che la dichiarazione annuale diventa lo strumento attraverso cui si consolida, anche sul piano formale, l’impatto delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia IVA.

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