Le recenti pronunce della Corte di Giustizia Europea (sentenza del 7 marzo 2024, C-341/22) e della Corte di Cassazione (24416/2024 e 24442/2024), hanno offerto importanti spunti di riflessione in materia di società di comodo e relative limitazioni IVA.
Società di comodo e limitazioni IVA
Sul punto, si premette che la disciplina relativa alle “società di comodo” (art. 30, Legge 724/94) preclude:
- il rimborso del credito IVA, il relativo utilizzo in compensazione mediante modello F24, nonché la cessione in favore di terzi;
- la compensazione del credito con l’eventuale debito IVA derivante dalle successive liquidazioni periodiche per le società di comodo che, per tre periodi d’imposta, non effettuino operazioni IVA per un importo pari almeno ai ricavi minimi presunti.
La posizione della giurisprudenza
Ebbene, con la citata sentenza del 7 marzo 2024, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che il diritto alla detrazione IVA non può essere negato solo perché una società è considerata “di comodo“, ancorché secondo criteri domestici, in quanto:
- la qualifica di soggetto passivo ai fini IVA non può essere condizionata al compimento di operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo superiore a una soglia di reddito preventivamente fissata;
- la direttiva IVA non subordina il diritto alla detrazione al raggiungimento di una certa soglia per le operazioni effettuate durante un determinato periodo.
In linea con l’orientamento comunitario, la Corte di Cassazione, con le sentenze citate, ha, altresì, affermato che la mera entità delle operazioni effettuate non è motivo sufficiente per negare il diritto alla detrazione dell’IVA, occorrendo invece accertare la sussistenza di una fattispecie di frode o di abuso.
Il silenzio del legislatore
Con interrogazione parlamentare del 13 maggio 2025 (n. 5-03950), sono state sollevate incertezze operative relative al credito IVA maturato nel periodo d’imposta 2024 ed alle eccedenze di crediti IVA maturati nel passato.
Ciò nonostante, non sono state chiarite le modalità operative per far valere il credito IVA “reviviscente”. Sul punto, infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ritiene dapprima necessaria una riforma organica della disciplina sulle società di comodo, che, attualmente, ha riguardato solo la riduzione dei coefficienti per il test di operativa e il calcolo del reddito minimo. Pertanto, fino a quando non verrà modificato l’art. 30, L. 724/1994, secondo il MEF non sarà possibile fornire alcuna soluzione operativa.
Conclusioni
Alla luce di ciò, si attende che il legislatore, e conseguentemente la prassi, intervengano in tempi brevi per adeguare la normativa italiana a quella europea, individuando strumenti per recuperare i crediti IVA pregressi non utilizzati in compensazione e/o chiesti a rimborso.






