Con la circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro interpretativo completo del regime transitorio opzionale IVA introdotto dall’art. 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Tale disciplina è destinata ad operare nelle more dell’autorizzazione UE alla piena applicazione del nuovo reverse charge previsto dall’art. 17, sesto comma, lett. a‑quinquies), DPR 633/72, come modificato dal DL 84/2025.
1. Ambito oggettivo e soggettivo
Sotto il profilo oggettivo, il regime in parola si applica alle prestazioni di servizi rese tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento consortile o rapporti equivalenti, diverse da quelle già ricomprese nelle lett. da a) ad a‑quater) dell’art. 17, sesto comma.
Quanto al piano soggettivo, invece, possono congiuntamente optare per il regime temporaneo:
- le imprese committenti che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e logistica, identificate tramite codici ATECO 2025 della sezione H;
- i soggetti che, alle medesime imprese, forniscono i servizi sopra indicati.
Un ulteriore chiarimento reso dalla circolare riguarda, inoltre, le catene di subfornitura, chiarendo che, in tali ipotesi, ciascun rapporto contrattuale è autonomo ai fini dell’opzione: l’appaltatore e il subappaltatore, infatti, possono aderire anche se il committente principale o altri soggetti della filiera non hanno esercitato la facoltà di aderire al regime opzionale.
2. Meccanismo operativo
L’adesione al regime opzionale comporta una deroga al regime IVA ordinario, incidendo sia sulle modalità di fatturazione che su quelle di versamento dell’imposta. In particolare:
- la fattura è emessa dal prestatore (o dal subappaltatore) con IVA esposta e annotazione obbligatoria (“Opzione IVA a carico del committente ex art. 1, comma 59, L. 207/2024”);
- l’imposta è versata dal committente, in nome e per conto del prestatore, tramite F24 (codice tributo 6045), senza possibilità di compensazione;
- è obbligatoria l’indicazione del codice identificativo 66 per individuare il soggetto solidalmente responsabile.
Dal punto di vista contabile, la circolare precisa che:
- il prestatore registra la fattura nel registro “IVA vendite”, ma l’imposta non concorre né alla liquidazione periodica né a quella annuale;
- il committente registra la fattura nel registro “IVA acquisti” ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta.
3. Esercizio dell’opzione
L’opzione per il regime transitorio:
- ha durata triennale;
- deve essere esercitata congiuntamente dalle parti;
- è comunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate da committente, tramite l’apposito modello telematico approvato con Provvedimento 309107/2025.
La comunicazione riguarda specifici contratti e non si estende automaticamente a tutti i rapporti tra le parti. È, tuttavia, ammessa la possibilità di includere successivamente ulteriori contratti, con efficacia dalla data della nuova comunicazione.
Una volta esercitata, l’opzione non è revocabile, ferma restando la possibilità di trasmettere comunicazioni correttive in caso di errori materiali.
4. Recupero dell’imposta non dovuta
La circolare affronta anche il tema del recupero dell’IVA indebitamente detratta, chiarendo che in presenza di un accertamento definitivo:
- il committente, quale soggetto che ha effettuato il versamento dell’imposta, può presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 30‑ter, comma 2, DPR 633/72, dimostrando l’avvenuto pagamento;
- il termine biennale decorre dal momento in cui l’accertamento diviene definitivo.
Resta, inoltre, applicabile l’art. 26 DPR 633/72, a mente del quale in caso di emissione di una nota di variazione in diminuzione, il committente procede alla rettifica della detrazione e matura un credito recuperabile mediante istanza di rimborso ex art. 30‑ter, comma 1.
5. Rapporti con il regime degli autotrasportatori
Infine, la circolare chiarisce che il regime transitorio opzionale coesiste con il regime speciale dell’art. 74, quarto comma, DPR 633/72 per gli autotrasportatori. L’esercizio dell’opzione non incide, pertanto, nè sulla possibilità di emettere fattura riepilogativa trimestrale, né sulle regole di annotazione previste per il medesimo regime.
In attesa dell’autorizzazione della UE alla piena applicazione del reverse charge, il regime transitorio rappresenta dunque non solo uno strumento di contrasto all’evasione, ma anche un fattore di evoluzione del mercato dei crediti IVA, con ricadute operative che meritano particolare attenzione da parte degli operatori.






