Cessioni intracomunitarie e beni in lavorazione: chiarimenti operativi sul termine dei 90 giorni
La gestione dell’IVA con riguardo alle cessioni intracomunitarie diventa particolarmente complessa quando i beni oggetto di vendita sono sottoposti a lavorazioni prima della spedizione all’estero. La recente risposta n. 65/2026 dell’Agenzia delle Entrate offre importanti chiarimenti su questo tema, con implicazioni operative rilevanti per le imprese.
Il contesto: beni ceduti ma ancora in lavorazione
Nel caso analizzato, una società italiana produce beni complessi (su commessa e con cicli produttivi pluriennali), cedendoli a un cliente che ne acquisisce la proprietà durante la fase di lavorazione. Tuttavia, i beni restano fisicamente in Italia fino al completamento dell’assemblaggio, momento in cui possono essere spediti verso un altro Stato membro UE.
Tale situazione, ai fini della non imponibilità IVA, genera dubbi interpretativi in relazione alla decorrenza del termine di 90 giorni previsto per la dimostrazione del trasferimento intercomunitario dei beni.
Il nuovo quadro sanzionatorio
Dal 1° settembre 2024, il legislatore ha esteso alle cessioni intracomunitarie un meccanismo già previsto per le esportazioni. In particolare, si applica una sanzione pari al 50% dell’IVA non addebitata:
- se il trasporto è curato dal cessionario (o da terzi per suo conto),
- e i beni non risultano pervenuti in un altro Stato UE entro 90 giorni dalla consegna.
È tuttavia prevista una “via di uscita”: entro i successivi 30 giorni, il cedente può regolarizzare l’operazione mediante l’emissione di una nota di variazione ed il versamento dell’imposta.
Il chiarimento chiave: quando parte il termine dei 90 giorni
L’aspetto più rilevante chiarito dall’Agenzia riguarda proprio il dies a quo del termine.
Nonostante il trasferimento della proprietà possa avvenire anche durante la lavorazione, la cessione intracomunitaria assume rilevanza solo quando i beni sono pronti per la spedizione.
Di conseguenza:
il termine di 90 giorni decorre dalla consegna dei beni al vettore (o al terzo incaricato del trasporto) per l’invio definitivo nello Stato membro di destinazione, e non da una precedente consegna “intermedia” o dal trasferimento anticipato della proprietà.
Questo principio è coerente con la natura stessa delle cessioni intracomunitarie, per le quali il trasferimento fisico dei beni rappresenta un elemento costitutivo essenziale.
La prova del trasporto
Ai fini della non imponibilità, resta fondamentale dimostrare l’effettivo invio dei beni all’estero. La prova può essere fornita tramite:
- documento di trasporto (DDT),
- lettera di vettura internazionale (CMR),
- altri mezzi idonei riconosciuti dalla prassi.
La documentazione deve attestare che i beni hanno lasciato il territorio italiano entro i termini previsti.
Recupero dell’IVA in caso di regolarizzazione
Un ulteriore aspetto operativo riguarda il recupero dell’imposta eventualmente versata in sede di regolarizzazione.
Se la prova del trasferimento intracomunitario emerge successivamente il cedente può:
- emettere una nota di variazione in diminuzione;
- presentare istanza di rimborso.
Questo garantisce il rispetto del principio di neutralità dell’IVA, in linea con la giurisprudenza unionale.
Conclusioni operative
La risposta n. 65/2026 chiarisce un punto cruciale per le imprese che operano con beni su commessa o con cicli produttivi lunghi:
- la lavorazione non impedisce la non imponibilità IVA;
- il termine dei 90 giorni non decorre dal passaggio di proprietà;
- il momento rilevante è la consegna per la spedizione definitiva all’estero.
In pratica, le aziende devono prestare particolare attenzione alla tracciabilità del momento di spedizione e alla corretta raccolta della documentazione di trasporto.
Un approccio documentale rigoroso diventa quindi essenziale per evitare sanzioni e gestire correttamente eventuali regolarizzazioni.






