Superbonus 110%: i chiarimenti dell’Agenzia sulle fatture emesse dal general contractor

Con la risposta n. 254 del 15 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sui costi agevolati sostenuti in relazione ad interventi che danno diritto al cd. Superbonus ai sensi degli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e che coinvolgono i contraenti generali.

Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate

Come avviene sempre più di frequente, anche nel caso in esame, per realizzare interventi di cd. Superbonus sulla propria unità immobiliare, il contribuente ha stipulato un contratto di appalto con un unico fornitore che agisce come contraente generale e che effettuerà sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell’opera.

Per gli altri servizi, tra cui l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e sulla congruità delle spese sostenute e il visto di conformità, il contribuente darà incarico a professionisti abilitati di sua scelta. Questi ultimi emetteranno la fattura per i loro servizi direttamente al contraente generale, che agendo in qualità di mandatario senza rappresentanza del contribuente, provvederà a pagare dette fatture e ad addebitare il relativo costo, senza alcuna maggiorazione sull’importo, nella fattura che emetterà nei riguardi del contribuente, previa applicazione dell’opzione dello sconto.

Nell’interpello in questione il contribuente chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale dei costi sostenuti per i professionisti tenuti al rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione, che vengono in prima battuta anticipati dal contraente generale e successivamente riaddebitati al contribuente in fattura con opzione per lo sconto del corrispettivo.

Quali sono le spese agevolate secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate?

Come noto, i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione del cd. Superbonus sono stati forniti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E. Già in quella sede, l’Agenzia ha ribadito che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni, secondo quanto previsto dalla normativa, sono certamente detraibili nella misura del 110 per cento, fermo restando i limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

L’Agenzia ha poi confermato che la medesima detrazione spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del cd. Superbonus tra cui:

  1. le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  2. gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi, l’i.v.a. non detraibile, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).

Più in generale, con la successiva circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, l’Agenzia ha assunto un approccio sostanziale ed ha chiarito che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, escludendo, in tal modo, gli emolumenti dell’amministratore di condominio per gli adempimenti connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al cd. Superbonus.

La soluzione dell’Agenzia delle Entrate e il principio di semplificazione

Con la risposta in commento, l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti in punto di spese agevolate.

In particolare, accettando la soluzione prospettata dal contribuente, ha chiarito che anche i corrispettivi spettanti per i servizi professionali resi da professionisti incaricati dal contribuente e fatturati al contraente generale possono essere ricompresi nel cd. Superbonus, purché tali spese siano analiticamente e dettagliatamente documentate nella fattura emessa dal contraente generale.

La posizione dell’Agenzia sembra andare nel senso della semplificazione degli adempimenti in capo al contribuente in quanto sono ammesse alla detrazione del cd. Superbonus tutte le spese, anche se sostenute dal contraente generale e poi riaddebitate con lo sconto in fattura al contribuente, sempreché gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti effettuino direttamente lo sconto in fattura al contribuente beneficiario dell’agevolazione.

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