IVA al 10% per la costruzione dei collettori di adduzione

Secondo le Entrate, la costruzione ex novo di “collettori di adduzione” sconta l’IVA 10%, in quanto considerati alla stregua di “articolazioni” dell’impianto fognario, rientrante nel novero delle opere di urbanizzazione.

È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 229/E del 6 aprile 2021.

Il quesito dell’Istante:

La società X (istante), nell’esercizio della sua attività istituzionale, è chiamata a tenere in efficienza la rete fognaria dei Comuni nei quali opera. Nel caso di specie, la società X ha affidato a una ditta esterna l’appalto per la realizzazione del collettore fognario fra due impianti di depurazione già esistenti. A tal riguardo, la società X, (istante) fa presente che tale intervento, costituisce un potenziamento, un miglioramento e un efficientamento, dell’attuale rete fognaria intesa nella sua universalità, senza, tuttavia, comportare un’estensione della stessa a favore di aree di nuova urbanizzazione e senza prevedere il collegamento diretto a nuovi allacciamenti, civili o industriali.

Alla luce di quanto esposto, l’istante, mediante presentazione di istanza di interpello, chiede chiarimenti in merito alla portata applicativa dell’IVA al 10% prevista dalla Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72, n. 127- quinquies. In particolare, chiede di conoscere se il riferimento di tale previsione ai “collettori di adduzione” relativi agli impianti di depurazione, comporti di per sé l’applicazione dell’aliquota del 10% ai casi di autonoma costruzione dei predetti collettori e, altresì, chiede di conoscere se, l’intervento oggetto del contratto di appalto, e, in generale, il più ampio progetto di cui è parte il medesimo, realizzino ex novo un’opera compresa nell’ambito applicativo del citato 127- quinquies.

La risposta delle Entrate:

Secondo l’Agenzia delle Entrate l’intervento può essere considerato come una “nuova realizzazione di collettori di adduzione assimilabili ad opere inerenti alle opere di fognatura”, e pertanto soggette ad aliquota IVA ridotta al 10% (Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72, numeri 127-quinquies e 127-septies).

In tale sede l’Agenzia ha ricordato all’istante che sono soggette ad aliquota IVA al 10%:

  • le prestazioni ricevute in base a contratti di appalto per la costruzione di opere, impianti ed edifici nell’ambito dell’urbanizzazione primaria e secondaria, finalizzate ad assicurare alla collettività le necessarie condizioni di vita sotto il profilo dell’igiene, della viabilità e della sicurezza, tra i quali rientrano gli impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;
  • i lavori di realizzazione ex novo, anche fuori dall’ambito del tessuto urbano, mentre gli interventi di semplice sistemazione, miglioria o modifica scontano l’aliquota ordinaria anche se comportano un potenziamento dell’impianto (Risoluzione ministeriale n. 397666/E/1985 e Risoluzione ministeriale 202/E/2008).

Al contempo l’Agenzia ha:  

  • precisato che le “fognature” nonché gli “impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione” sono comprese tra le opere di urbanizzazione di cui al citato n. 127-quinquies;
  • evidenziato che l’intervento oggetto del contratto di appalto, (vale a dire la realizzazione del collettore fognario dal depuratore X al depuratore Y) viene costruito “ex novo”, ciò comporta che tale la costruzione dei collettori di adduzione possono essere inclusi tra le opere di urbanizzazione.

Ciò premesso, l’Agenzia, in linea con la precedente prassi, ritiene che alla prestazione in commento possa applicarsi l’aliquota IVA ridotta al 10%.

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