Quale è il termine per presentare la Comunicazione per la cessione del credito?
Save the date: Il 31 marzo 2021 scade il termine ultimo per la presentazione all’Agenzia delle Entrate della “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” (cd. “Comunicazione”) relativa alle spese (detraibili) sostenute nell’anno d’imposta 2020.
Vista e considerata la mole delle attività e degli adempimenti connessi in materia di detrazioni fiscali in edilizia, e al susseguirsi dei molteplici chiarimenti di prassi, su proposta degli addetti ai lavori (operatori, consulenti e relative associazioni di categoria) l’Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo provvedimento n. 51374 del 22 febbraio 2021, concedendo una proroga di 15 giorni, facendo cosi slittare il termine ultimo dal 16 marzo al 31 marzo 2021.
Si ricorda che negli scorsi mesi, in attuazione del comma 7 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) era stato emanato il provvedimento n. 283847 dell’8 agosto 2020 (successivamente modificato dal provvedimento, n. 326074 del 12 ottobre 2020) per definire le modalità di esercizio delle opzioni contemplate nel citato articolo, mediante la trasmissione telematica del Modello di Comunicazione, approvato con suddetto provvedimento.
Cosa dispone l’art. 121 del Decreto Rilancio?
Il legislatore, con l’art. 121 del Decreto Rilancio, ha introdotto due modalità di fruizione delle detrazioni fiscali in “edilizia” in materia IRPEF/IRES, alternative alla fruizione naturale della detrazione, ovvero quella dello scomputo (in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi) della detrazione dall’imposta lorda sul reddito. Le modalità alternative consistono nella scelta di fruire, in luogo della detrazione, di:
- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi agevolati (detraibili) e che viene da questi recuperato sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, di importo pari alla detrazione che sarebbe altrimenti spettata al beneficiario;
- cedere a terzi un credito di imposta, corrispondente all’ammontare della detrazione altrimenti spettante, che viene poi utilizzato in compensazione dal cessionario.
In aggiunta a ciò, è possibile optare per una cessione (sconto in fattura) anche “parziale”, ragion per cui una parte del beneficio fiscale permane come detrazione in capo al beneficiario originario, che è libero di utilizzare una parte (rata) della detrazione in dichiarazione e cedere la parte residua. Viceversa, nel caso di cessione del credito, quest’ultima può essere esercitata esclusivamente per l’intero ammontare della corrispondente detrazione.
Chi sono i soggetti tenuti alla trasmissione della Comunicazione?
La comunicazione deve essere trasmessa (telematicamente) dal
- soggetto beneficiario della detrazione (possessore o detentore), per gli interventi sulle singole unita’;
- amministratore di condominio, per gli interventi sulle parti comuni o uno dei condomini nei c.d. condomini “minimi”.
E in caso di mancata trasmissione, cosa succede?
Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previste dal provvedimento 283847/2020 al prf. 4.9, rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, sembrerebbe preclusa la “remissione in bonis” (art. 2, D.L. 16/2012) applicabile invece in relazione alla comunicazione all’ENEA per i lavori di efficientamento energetico degli edifici. Tale istituto, consente l’accesso al beneficio purché il soggetto inadempiente effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versi la sanzione amministrativa di euro 250 (art. 11, comma 1, D.lgs. 471/1997).
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