Brexit e rimborsi IVA – ultime settimane per presentare le istanze di rimborso IVA

L’IVA è generalmente un’imposta “neutrale” per gli operatori economici. Talvolta il particolare tipo di attività svolto può determinare l’insorgenza di rilevanti crediti nei confronti dell’Erario che ― senza una efficiente procedura di rimborsi da parte delle amministrazioni finanziarie ― possono seriamente compromettere la razionale gestione del capitale circolante e della posizione di cassa delle società.

A tal scopo è stata emanata la Direttiva 2008/9/CE (recepita dal legislatore italiano con l’art. 38-bis.1 del D.P.R. 633/1972) che regola l’iter della richiesta di rimborso per i soggetti passivi UE che maturano un’eccedenza d’imposta in altro Stato Membro.

Le richieste di rimborso da parte di soggetti passivi stabiliti fuori dall’Unione Europea, invece,  soggiacciono alla procedura meno favorevole delineata dalla Direttiva 86/560/CEE (recepita dal legislatore italiano con l’art. 38 ter del D.P.R. 633/1972).

In questo contesto, la fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea presenta nuove sfide per quelle società che, pur non essendo stabilite in Italia, effettuano operazioni soggette ad IVA tali per cui si trovano in posizione creditoria nei confronti del fisco italiano.

Quale procedura potevano instaurare soggetti passivi UK, al fine di ottenere un rimborso IVA dall’Amministrazione Finanziaria italiana, prima di Brexit?

In applicazione della Direttiva 2008/9/CE, un soggetto passivo stabilito in uno Stato Membro può presentare istanza ― nello Stato Membro di stabilimento ― per ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA versata in qualsiasi altro Stato Membro (“Stato Membro di rimborso”). Le condizioni propedeutiche all’accesso di tale procedura sono relativamente semplici, infatti:

  • L’eventuale possesso di una partita IVA nello Stato Membro di rimborso non pregiudica l’accesso del soggetto passivo a tale procedura;
  • Non è necessario che i due Stati Membri abbiamo sottoscritto alcun accordo bilaterale.

L’erogazione del rimborso avviene in tempi mediamente più brevi per questi soggetti, anche grazie al monitoraggio effettuato dalla Commissione Europea.

Cosa cambia con Brexit?

Con la fuoriuscita del Regno Unito dall’UE, i soggetti passivi stabiliti in UK che vantano un credito IVA nei confronti dell’Erario italiano non potranno più ottenerne il rimborso tramite la procedura di cui alla Direttiva 2008/9/CE. Le domande di rimborso UE, per effetto dell’art. 51, terzo comma, dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, possono essere presentate (secondo la procedura di cui Direttiva 2008/9/CE) entro e non oltre il 31 marzo 2021 con riferimento al periodo d’imposta 2020.

Cosa succederà in futuro?

Il rimborso dell’IVA versata da soggetti inbound dal Regno Unito sarà regolato dalla direttiva 86/560/CEE.

Tale Direttiva concede agli Stati Membri la facoltà di subordinare il diritto al rimborso del soggetto passivo extra-UE alla concessione da parte dello Stato di stabilimento di diritti analoghi (c.d. clausola di reciprocità). Ad oggi, né l’Italia né l’Unione Europea hanno sottoscritto accordi di questo tipo con il Regno Unito.

I soggetti passivi UK non avranno diritto al rimborso dell’IVA versata in Italia ― e viceversa ― con riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati a partire dal 1° gennaio 2021, salvo stipula di diversi accordi.

E’ alto il rischio che le tempistiche di erogazione dei rimborsi IVA si dilatino anche qualora (come auspicabile) si dovesse giungere ad una specifica intesa.

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