Pubblicati tutti i documenti ufficiali per dare il via al Superbonus. Comunicazioni al Fisco dal 15 Ottobre

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento attuativo del Decreto Rilancio per “l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”. Lo stesso giorno è stata pubblicata anche la Circolare n. 24/E con i primi chiarimenti sulla disciplina in commento. Pochi giorni prima, invece, era stato il turno della pubblicazione del Decreto “Asseverazioni e  del Decreto sui “Requisiti tecnici”.

 Ad oggi, quindi, sono tutti disponibili gli strumenti necessari per avere accesso al Superbonus del 110%.

Come verrà effettuata la comunicazione dell’opzione secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate?

L’opzione tra lo sconto in fattura o la cessione del credito dovrà essere comunicata in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modello uffiale a partire dal 15 Ottobre 2020. A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal  provvedimento rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia stessa.

Quali ulteriori adempimenti ai fini dell’opzione?

A titolo esemplificativo, inoltre, sarà necessario acquisire:

  • ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto sarà necessario il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
  • ai fini del Superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Decreto Asseverazioni

Con la firma del Decreto “asseverazioni”, è stata chiarita e definita  la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, al fine di usufruire del  superbonus e sismabonus  al 110% per quanto riguarda gli interventi di efficientemento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio. Inoltre, in relazione alle varie tipologie di interventi , sono state chiarite le modalità di verifica delle asseverazioni, delle attestazioni e le modalità di accertamento delle certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Secondo quanto previsto dal Decreto in oggetto, un tecnico abilitato, all’atto della sottoscrizione dell’asseverazione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione.

Nel Decreto, inoltre, vengono definiti gli elementi essenziali che l’asseverazione dovrà prevedere, pena l’invalidità della stessa.

Quali sono i Moduli da compilare?

L’asseverazione dovrà essere redatta su due moduli diversi a seconda che la stessa abbia ad oggetto lavori conclusio stato di avanzamento delle opere da realizzare.

Nello specifico l’asseverazione dovrà essere compilata:

  1. a) secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1 al Decreto, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
  2. b) secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione nel caso di uno stato di avanzamento lavori.

I moduli verranno trasmessi in modalità telematica sul portale dell’Enea. In particolare, l’Allegato relativo alla fine lavori va trasmesso entro 90 giorni dal termine delle attività.

Come capire quando l’Enea ha terminato i controlli?

I controlli che effettuerà l’ENEA tramite il portale on line saranno vari. All’esito positivo delle verifiche, il beneficiario riceverà una ricevuta informatica comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzierà se la stessa si riferisca a uno “stato avanzamento lavori” oppure a un intervento “realizzato”.

Nei casi in cui, trascorsi 48 mesi dalla trasmissione dell’asseverazione relativa “allo stato avanzamento lavori”, non sia pervenuta l’asseverazione relativa al “lavoro realizzato”, ENEA comunica la mancata conclusione dei lavori all’Agenzia delle entrate.

Cosa prevede il Decreto “requisiti tecnici”?

Subito dopo il Decreto sulle Asseverazioni, è stato pubblicato anche quello sui “requisiti tecnici”. Si tratta di un Decreto molto tecnico e dettagliato che elenca i requisiti minimi che gli interventi dovranno rispettare per accedere agli sconti fiscali rimandando ad appositi allegati tecnici.

In particolare nel Decreto vengono elencati tutti gli interventi che possono benefificare delle detrazioni per passare poi alla descrizione dei limiti delle agevolazioni, ovvero ai riferimenti ai massimali di costo.

L’art. 6 del Decreto elenca gli adempimenti che i soggetti che vogliono usufruire del beneficio devono seguire. Tra questi si ricorda:

  • deposito in Comune della relazione tecnica, qualora prevista;
  • acquisire l’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi e la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti;
  • acquisire l’APE in relazione a determinate tipologie di intervento;
  • se il pagamento è effettuato da persona fisica, utilizzare il bonifico dal quale risultino i dati della fattura, la causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • conservare fatture e bonifici;
  • trasmettere le comunicazioni all’ENEA entro 90 giorni.

L’ultima parte del Decreto è dedicata invece all’ l’A.P.E., ai contenuti dell’asseverazione, nonché al monitoraggio e ai controlli.

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