Il Payback IVA. Le ultime novità per le aziende farmaceutiche

Facciamo seguito ad un nostro precedente post per analizzare alcune novità’ in materia di payback IVA. Con la risposta n. 73 del 21 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sui versamenti in payback effettuati dalle aziende farmaceutiche chiamate a ripianare, in quota parte, lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti per le forniture di medicinali.

Il quadro normativo

Per meglio comprendere la risposta dell’Ufficio, riportiamo di seguito il contesto normativo di riferimento.

Per quanto riguarda il trattamento ai fini IVA dei cd. versamenti di payback delle aziende farmaceutiche, occorre far riferimento all’art. 1, commi da 389 a 402 della L. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge Finanziaria 2018).

Tali norme hanno previsto innanzitutto che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con propria determinazione, adotti il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l’anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) (comma 389, art. 1 Legge 205/2017).

Le quote di ripiano stabilite dall’AIFA sono determinate al lordo dell’IVA e a riguardo la normativa riconosce alle aziende farmaceutiche, a determinate condizioni, il diritto di portare in detrazione l’IVA scorporandola dagli importi versati a titolo di payback.

Il comma 395 stabilisce che il diritto alla detrazione dell’imposta sorge con l’effettuazione dei versamenti di payback e, a sua volta, il comma 396 prevede l’obbligo generale per le aziende farmaceutiche di emettere un apposito documento contabile indicando gli estremi dell’atto con cui l’AIFA determina, in via definitiva, gli importi da versare.

In merito alle tempistiche dell’esercizio del diritto di detrazione, il comma 397 stabilisce che per i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017 (1° gennaio 2018), il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale dell’IVA relativa all’anno 2018.

La disciplina in materia di IVA poc’anzi descritta va coordinata con un successivo intervento legislativo

Il legislatore infatti è intervenuto in materia di recupero delle risorse finanziarie per la spesa farmaceutica e con l’articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge del 11 febbraio 2019 n. 12 anche al fine di dirimere il significativo contenzioso avviato dalle società farmaceutiche contro l’AIFA.

Con l’art. 9-bis cit. è stato previsto che, qualora entro il 15 febbraio 2019 non si fosse perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie per il ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013- 2017, il Direttore generale dell’AIFA, entro il 30 aprile 2019, avrebbe dovuto accertare che le aziende farmaceutiche avessero versato almeno l’importo di € 2,378 milioni.

Il recupero della somma di € 2,378 milioni sarebbe stato satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica chiamata al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017 con conseguente estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, e spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. In applicazione di tale normativa, l’AIFA ha adottato la determina n. 1150/2019 del 5 luglio 2019.

Il caso concreto

Il caso che della società istante è interessato dall’applicazione della normativa sopra brevemente descritta.

Al momento dell’emanazione della determina AIFA n. 1150/2019, la società istante era coinvolta in un contenzioso con l’AIFA concernente i criteri di determinazione della quota di payback che la prima doveva versare in relazione agli anni 2013-2016.

Avendo la società nel corso del 2018 effettuato un versamento spontaneo e a titolo provvisorio del versamento della propria quota di payback, comprensivo di IVA., chiedeva all’Agenzia delle Entrate il corretto esercizio del diritto di detrazione della relativa IVA.

In particolare, chiedeva di esercitare il proprio diritto alla detrazione in relazione al versamento a titolo provvisorio, previa emissione di una nota di credito, con la dichiarazione IVA dell’anno d’imposta 2019 ritenendo di dover interpretare il comma 387 dell’art. 1 della L. n. 205/2017 nel senso che l’importo dei versamenti era divenuto definitivo solo con la determina AIFA n. 1150/2019 del 5 luglio 2019 e che pertanto solo da quel momento sorgeva di fatto il diritto alla detrazione.

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di condividere la soluzione della società istante in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 395 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e, più in particolare, al momento costitutivo del diritto di detrazione dell’iva sui versamenti di payback effettuati dalle società farmaceutiche.

Nella risposta in commento l’Agenzia chiarisce infatti che il “presupposto per l’effettuazione della nota di variazione in diminuzione è individuato, nel caso di specie, non nel versamento delle somme a titolo provvisorio effettuate dall’istante nel …. 2018 […] ma soltanto al momento della determinazione definitiva effettuata dall’AIFA in data 5 luglio 2019e pertanto “per ciò che concerne l’esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, […] l’istante potrà esercitarlo in relazione alle somme versate nel luglio 2018, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il predetto diritto è sorto e cioè, nel caso di specie […] quando l’AIFA accerta definitivamente le somme dovute da ogni azienda farmaceutica (determina Aifa del 5 luglio 2019)”.

Considerazioni conclusive

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti novità ed un chiarimento operativo a tutte quelle aziende farmaceutiche che – al pari dell’istante – hanno effettuato nel corso del 2018 versamenti provvisori che sono divenuti definitivi solo nel 2019, a seguito della determina AIFA n. 1150/2019. Una diversa e più restrittiva interpretazione del comma 395 dell’art. 1 cit. avrebbe comportato per le aziende farmaceutiche ingiustificate limitazioni del diritto di portare in detrazione l’IVA assolta sui versamenti in payback divenuti definitivi nell’anno 2019.

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