Il governo ha predisposto numerose misure di supporto all’economia. In quest’articolo, analizziamo quanto gli incentivi del Decreto Legge Cura Italia per le aziende che cedono crediti.
Cosa Prevede il Decreto Cura Italia per favorire la liquidità delle imprese?
Tra le misure straordinarie contenute del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura Italia, finalizzate a sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità, è di sicuro interesse quella prevista dall’art. 55 del Decreto che sostituisce l’art. 44- bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Come spiegato dalla Relazione Illustrativa al Decreto “la disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica”.
L’art. 55 del D.L. prevede per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni a terzi di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di deferred tax assets (le “DTA”) riferibili a:
- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84 del d.P.R. n. 917/1986 alla data della cessione;
- eccedenze ACE non ancora dedotte dal reddito imponibile o computate in diminuzione.
Cosa si intende per debitori inadempienti?
La condizione per la conversione è che deve trattarsi di cessione onerosa di crediti pecuniari (finanziari o commerciali) verso debitori inadempienti, ovvero quando il pagamento del credito si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.
Chi viene escluso dall’applicazione della norma?
Dalla lettura del dettato normativo, emerge come la norma non si applichi a imprese in stato o rischio di dissesto (articolo 17 del Dlgs 180/15) o stato d’insolvenza in base alla legge fallimentare e del Codice della crisi d’impresa.
Inoltre, il comma 6 dispone che la norma in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile e alle società controllate, anche indirettamente dallo stesso soggetto.
Come si determina il credito d’imposta?
La quota massima di DTA trasformabili in credito d’imposta è determinata in funzione dell’ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. A tal fine, il legislatore ha inteso porre un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. A tele limite se ne aggiunge un altro complessivo, pari ad Euro 2 miliardi di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della trasformazione.
Per fare un esempio, quindi, se una società cede crediti per Euro 1 miliardo, potrà trasformare in credito d’imposta al massimo una quota di DTA riferibile ad un imponibile di Euro 200 milioni, equivalente -supponendo che l’aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24%- a Euro 48 milioni.
Deve sempre farsi riferimento alle perdite fiscali e/o eccedenze di ACE riportabili per i componenti indicati dalla norma.
Cosa succede una volta ceduti i crediti “deteriorati”?
Una volta ceduti i crediti vantati verso debitori “inadempienti”, alla data di efficacia della cessione, avverrà la conversione e determinerà l’impossibilità di fruire in futuro delle perdite e delle eccedenze ACE oggetto di conversione secondo i meccanismi ordinari.
I crediti di imposta risultanti dalla conversione, che non sono produttivi di interessi, possono:
- essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione come previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- ceduti, come previsto dall’articolo 43 bis o 43 ter del d.P.R. n. 602/1973;
- chiesti a rimborso.
Tali crediti d’imposta andranno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorreranno alla formazione del reddito di impresa né alla base imponibile dell’IRAP.
La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio, da parte della società cedente, dell’opzione di cui all’art. 11, comma 1, D.L. n. 59/2016 convertito dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119 (c.d. canone di garanzia DTA).
Il decreto specifica che la trasformazione in credito d’imposta può avvenire anche se le DTA non sono iscritte in bilancio, aspetto questo che sicuramente conferma l’intento agevolativo della norma.
A quali settori si applica la norma?
La norma, volta a sostenere finanziariamente le imprese, sembrerebbe applicabile non solo a banche e istituti finanziari, ma anche a tutte le altre Società operanti in altre tipologie di settori.
Auspichiamo un intervento dell’Agenzia delle Entrate per chiarire tutti i dubbi che ancora persistono, ma riteniamo che la ratio della norma sia particolarmente agevolativa. L’intervento consente alle imprese di beneficiare finanziariamente dalla monetizzazione dei crediti insoluti, anticipando l’utilizzo delle imposte anticipate come crediti di imposta.
In un periodo di emergenza sanitaria, sociale, economica e -anche- finanziaria, tale misura mira ad aumentare la disponibilità di cassa, riducendo il fabbisogno di liquidità delle imprese riproponendo una misura di successo già introdotta per gli istituti finanziari nel 2016.
L’immagine iniziale e’ © Franco Rivolli, 2020, Angels