Tax Compliance: Le novità del Modello IVA 2021

Lo scorso 15 gennaio 2021 è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 13095 che rende disponibile il Modello IVA 2021 e le relative istruzioni, per la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020. La scadenza per la presentazione è il 30 aprile 2021.

La struttura del Modello non è cambiata rispetto al passato. È infatti tuttora composta da:

  • frontespizio composto di due facciate;
  • un modulo, composto di più quadri (VA – VB – VC – VD – VE – VF – VJ – VH – VM – VK – VN – VL – VP – VQ – VT – VX – VO – VG) che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.

Quali sono le novità del Modello IVA 2021 rispetto all’anno 2019?

Le principali novità riguardano la compilazione dei quadri sopra elencati. In particolare, vi sono novità:

  • relative ai provvedimenti agevolativi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
  • in materia di esenzione per le cessioni di beni utilizzati per il contenimento della pandemia;
  • in materia di dichiarazioni d’intento, come la soppressione dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte di dei fornitori di esportatori abituali;
  • relative all’estensione del regime forfettario all’attività di oleoturismo; e
  • riguardanti alcune modifiche apportate alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici  rese a committenti non soggetti passivi.

Quali sono le novità dal punto di vista operativo?

Le novità del Modello vengono implementate attraverso l’inserimento di nuovi righi/caselle/colonne, quali:

  • rigo VA16 per chi ha usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
  • rigo VF30, casella n. 10, per gli imprenditori agricoli che  applicano il regime riservato all’attività di oleoturismo di cui alla Legge 160/2019;
  • rigo VF34, campo 9 , per indicare le operazioni esenti ai sensi dell’ 124 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) e all’art. 1, co. 453, Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione
  • colonna 7 all’interno del quadro VQ, per l’IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali;
  • rigo VL41 e VW41, per indicare la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, e la differenza, se positiva, tra il “credito potenziale” e il credito effettivamente liquidato;
  • rigo VO16 per i soggetti che effettuano le prestazioni di servizi (elettronici) indicate nell’ 7-octies, D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA) nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia;
  • rigo VO26, casella 2, che servirà per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata;
  • rigo VO36, per soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari;
  • rigo VS23 per i soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19; e
  • eliminazione del quadro VI, a seguito delle modifiche apportate dall’ 12-septies, D.L. 34/2019 che ha previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

Cosa è cambiato in materia di rimborsi IVA?

Nulla è cambiato in merito alla compilazione del Quadro VX. In particolare, rimangono invariate le modalità per chiedere il rimborso IVA all’Agenzia dell’entrate.

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