La Legge di Bilancio 2021 (comma 1101) ha potenziato il ruling internazionale (o Advance Pricing Agreement). Il legislatore ha infatti previsto la possibilità di far retroagire l’accordo tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria ai periodi d’imposta ancora accertabili.
Cos’è un ruling internazionale?
Le imprese con attività internazionale possono sottoscrivere accordi preventivi con l’Agenzia delle Entrate, al fine di predeterminare alcuni elementi dell’obbligazione tributaria quali:
- Il metodo di calcolo del valore normale dei prezzi di trasferimento ( 110, comma 7 del TUIR);
- L’attribuzione di utili e perdite ad una stabile organizzazione;
- La sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione ( 162 del TUIR); e
- L’applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o percezione di passive income (dividendi, interessi e royalties).
La Legge Finanziaria 2021 ha modificato l’art. 31-ter del D.P.R. 600/1973, che disciplina la procedura del ruling internazionale.
Quali erano i termini di efficacia pre Legge di Bilancio 2021?
Il ruling internazionale vincola le parti, salvo mutamenti nelle circostanze di fatto e di diritto che lo caratterizzano, per il periodo d’imposta nel quale è stato sottoscritto e nei quattro periodi successivi. Fanno eccezione gli accordi sottoscritti a seguito di una procedura amichevole prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In questi casi, l’accordo è vincolante anche negli anni precedenti la stipula, ma non oltre l’anno di presentazione dell’istanza.
Quali sono i termini di efficacia post Legge di Bilancio 2021?
A seguito della Legge di Bilancio 2021, il novellato art. 31-ter distingue i ruling internazionali a seconda che si tratti di:
- Accordi unilaterali: il contribuente può far retroagire l’accordo a tutti i periodi d’imposta per cui i termini dell’accertamento (ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973) non siano ancora scaduti, a condizione che:
- le circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione;
- non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
- Accordi bilaterali e multilaterali conclusi con le autorità competenti di stati esteri a seguito di procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione: è possibile far retroagire l’accordo a tutti i periodi d’imposta per cui i termini dell’accertamento (ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973) non siano ancora scaduti, alle condizioni sopra elencate e, in aggiunta:
- se il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo; oppure
- se le autorità competenti di Stati esteri hanno acconsentito ad estendere l’accordo ad annualità precedenti.
Quali strade dovrà percorrere il contribuente se sarà necessario modificare il comportamento precedentemente adottato?
Se necessario, il contribuente effettuerà il ravvedimento operoso o presenterà dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998) senza applicazione delle eventuali sanzioni.
La presentazione di una dichiarazione integrativa è propedeutica alla correzione di errori o omissioni che abbiano determinato l’indicazione sia di un maggiore che di un minore debito d’imposta (o credito d’imposta).
L’accesso alla procedura di ruling internazionale ha un costo?
Si. A seguito della Legge di Bilancio 2021, in caso di accordi preventivi bilaterali o multilaterali, l’ammissibilità dell’istanza è subordinata al versamento da parte del contribuente di una commissione. Tale commissione è pari ad EUR 10.000, EUR 30.000 o EUR 50.000, a seconda del fatturato complessivo del gruppo cui il contribuente appartiene.
Non sono previste, invece, commissioni in caso di accordo unilaterale.
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