PNRR, sprint sui trasferimenti e maggiore supporto alle cessioni con il DL Omnibus

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 143/24 di conversione del DL n. 113/24 (cd. “Decreto Omnibus”). Con l’art. 18 quinquies (in vigore dal 9 ottobre 2024), il Legislatore semplifica il sistema di finanziamento degli interventi compresi nel PNRR.

In particolare, viene disposto che le Amministrazioni Centrali Titolari delle misure PNRR provvedano al trasferimento delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di erogazione, fino al limite cumulativo del 90% del costo dell’intervento.

Qualche definizione utile

Amministrazioni Centrali Titolari: si intendono i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR. Tali Enti provvedono al trasferimento dei fondi in favore dei soggetti attuatori, previa verifica delle condizioni previste dal PNRR al fine dell’erogazione;

Soggetto Attuatore: è il soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l’art.1, comma 4, lett. o) del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, indica che i Soggetti Attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. L’art 9 co. 1 del medesimo Decreto specifica poi che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente

Sistema ReGiS: Sistema informatico di cui all’art. 1, co. 1043 L. n. 178/2020 (“Legge Bilancio 2021”), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra Amministrazioni Centrali Titolari, soggetti attuatori e altri soggetti coinvolti nella Governance del Piano

 

L’obiettivo del Legislatore è quello di assicurare la liquidità di cassa necessaria per le spese sostenute e anticipate dai soggetti attuatori in relazione agli interventi previsti dal PNRR, snellendo l’iter dei finanziamenti disposto dal Decreto MEF dell’11 ottobre 2021.

La norma infatti dovrebbe dare un ulteriore impulso all’implementazione dei progetti, accelerando di fatto la spesa PNRR e riducendo i tempi di pagamento.

Un ulteriore effetto positivo della norma potrebbe derivare dalla maggiore semplificazione per le imprese di cedere i crediti derivanti dai contratti di appalto banditi dai soggetti attuatori. In altre parole, lo snellimento burocratico relativo all’ottenimento dei fondi da parte dei soggetti attuatori unito alla riduzione dei tempi per il loro trasferimento dovrebbe dare maggiori garanzie alle imprese in relazione ai pagamenti delle PA e un impulso alla liquidità del mercato della cessione dei crediti. Ci aspettiamo cioè che una maggiore prevedibilità dei comportamenti di pagamento possa creare un contesto più favorevole al factoring per cessionari e cedenti.

Focus

Il circuito finanziario PNRR fino ad oggi: Il Decreto MEF dell’11 ottobre 2021 prevede che il soggetto attuatore ottenga la disponibilità delle risorse PNRR con le seguenti modalità:

  • anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento della spesa del singolo intervento del PNRR. L’importo dell’anticipazione può essere maggiore (fino al 30 per cento dell’intervento) in casi eccezionali e debitamente motivati;
  • una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l’anticipazione) del 90 per cento dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate alle Amministrazioni Centrali Titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori;
  • una quota a saldo pari al 10 per cento dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell’intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio.

Pertanto, salvo la quota del 10 per cento dell’intervento, a titolo di anticipazione, gli enti nominati soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR sono chiamati a sostenere in anticipo le spese per l’attuazione del progetto, per poi procedere al caricamento di tutta la documentazione di rendiconto circa spese sostenute e controlli effettuati, sul ReGiS.

Una volta caricata tutta la documentazione richiesta sulla base delle specifiche Linee Guida Ministeriali (differenti per ogni Ministero, a seconda della rispettiva competenza sull’intervento, quale Amministrazione Centrale Titolare), la richiesta di erogazione viene trasmessa all’Amministrazione Centrale Titolare, per i controlli di competenza.

Soltanto una volta terminata la fase di controllo e analisi (e a condizione che la documentazione caricata su ReGiS risulti corretta e completa), i soggetti attuatori possono ottenere l’erogazione delle risorse richieste a rimborso di quanto dagli stessi sostenuto e anticipato.

Tutto ciò ha comportato nel tempo un aggravio della situazione finanziaria e di cassa dei soggetti attuatori (specialmente, enti locali di più ridotte dimensioni), costretti a forti esborsi, prima di ottenere l’erogazione delle risorse finanziarie da parte dell’Amministrazione centrale titolare. Da qui l’intervento del Legislatore con il correttivo al Decreto Omnibus.

 

Le principali novità introdotte dalla citata norma sono:

  • l’erogazione delle somme da parte delle Amministrazioni centrali titolari, sulla base delle sole attestazioni dei soggetti attuatori richiedenti, relative all’ammontare delle spese sostenute e all’avvenuto espletamento dei controlli di competenza e delle verifiche sul rispetto dei requisiti del PNRR;
  • il conseguente superamento del sistema di controlli legato al ReGiS, ai fini dell’erogazione delle suddette somme;
  • il differimento dei controlli, da effettuarsi ex post entro l’erogazione del saldo finale, rispetto al momento del trasferimento delle somme

Sebbene la novella legislativa si muova nella giusta direzione, la stessa non appare esente da osservazioni. In particolare, desta perplessità l’assenza all’interno della norma di chiarimenti circa le conseguenze di eventuali errori o lacune nella documentazione di rendiconto trasmessa dai soggetti attuatori.

Ruolo fondamentale assumerà dunque sul punto il decreto attuativo del MEF, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, chiamato a operare una sintesi fra vecchio e nuovo circuito finanziario e a definire criteri e modalità per l’attuazione della disciplina.

Occorrerà infatti comprendere l’effettiva efficacia della misura e la sua capacità di rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di liquidità degli enti attuatori e dei soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti PNRR.

Sarà del tutto essenziale evitare cortocircuiti fra richieste di erogazione (da evadere in tempi brevi) e successive richieste di restituzione a seguito dell’esame dei rendiconti (che finora hanno avuto tempi assai lunghi), con l’obiettivo di semplificare il sistema e non di complicarlo.

2R Capital, dal suo canto, è da sempre al fianco delle imprese, con la sua pluriennale esperienza di advisor nel settore del factoring e della cessione pro soluto dei crediti, che permettono alle stesse di evitare di ricorrere all’indebitamento esterno, senza gravare sul proprio debito finanziario.

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