Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 143/24 di conversione del DL n. 113/24 (cd. “Decreto Omnibus”). Con l’art. 18 quinquies (in vigore dal 9 ottobre 2024), il Legislatore semplifica il sistema di finanziamento degli interventi compresi nel PNRR.
In particolare, viene disposto che le Amministrazioni Centrali Titolari delle misure PNRR provvedano al trasferimento delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di erogazione, fino al limite cumulativo del 90% del costo dell’intervento.
L’obiettivo del Legislatore è quello di assicurare la liquidità di cassa necessaria per le spese sostenute e anticipate dai soggetti attuatori in relazione agli interventi previsti dal PNRR, snellendo l’iter dei finanziamenti disposto dal Decreto MEF dell’11 ottobre 2021.
La norma infatti dovrebbe dare un ulteriore impulso all’implementazione dei progetti, accelerando di fatto la spesa PNRR e riducendo i tempi di pagamento.
Un ulteriore effetto positivo della norma potrebbe derivare dalla maggiore semplificazione per le imprese di cedere i crediti derivanti dai contratti di appalto banditi dai soggetti attuatori. In altre parole, lo snellimento burocratico relativo all’ottenimento dei fondi da parte dei soggetti attuatori unito alla riduzione dei tempi per il loro trasferimento dovrebbe dare maggiori garanzie alle imprese in relazione ai pagamenti delle PA e un impulso alla liquidità del mercato della cessione dei crediti. Ci aspettiamo cioè che una maggiore prevedibilità dei comportamenti di pagamento possa creare un contesto più favorevole al factoring per cessionari e cedenti.
Le principali novità introdotte dalla citata norma sono:
- l’erogazione delle somme da parte delle Amministrazioni centrali titolari, sulla base delle sole attestazioni dei soggetti attuatori richiedenti, relative all’ammontare delle spese sostenute e all’avvenuto espletamento dei controlli di competenza e delle verifiche sul rispetto dei requisiti del PNRR;
- il conseguente superamento del sistema di controlli legato al ReGiS, ai fini dell’erogazione delle suddette somme;
- il differimento dei controlli, da effettuarsi ex post entro l’erogazione del saldo finale, rispetto al momento del trasferimento delle somme
Sebbene la novella legislativa si muova nella giusta direzione, la stessa non appare esente da osservazioni. In particolare, desta perplessità l’assenza all’interno della norma di chiarimenti circa le conseguenze di eventuali errori o lacune nella documentazione di rendiconto trasmessa dai soggetti attuatori.
Ruolo fondamentale assumerà dunque sul punto il decreto attuativo del MEF, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, chiamato a operare una sintesi fra vecchio e nuovo circuito finanziario e a definire criteri e modalità per l’attuazione della disciplina.
Occorrerà infatti comprendere l’effettiva efficacia della misura e la sua capacità di rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di liquidità degli enti attuatori e dei soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti PNRR.
Sarà del tutto essenziale evitare cortocircuiti fra richieste di erogazione (da evadere in tempi brevi) e successive richieste di restituzione a seguito dell’esame dei rendiconti (che finora hanno avuto tempi assai lunghi), con l’obiettivo di semplificare il sistema e non di complicarlo.
2R Capital, dal suo canto, è da sempre al fianco delle imprese, con la sua pluriennale esperienza di advisor nel settore del factoring e della cessione pro soluto dei crediti, che permettono alle stesse di evitare di ricorrere all’indebitamento esterno, senza gravare sul proprio debito finanziario.






