IVA precompilata da Luglio 2020. Sarà vera semplificazione?

L’Agenzia delle Entrate sempre più spedita verso il prossimo appuntamento di Luglio 2020 nell’ambito del processo di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.

Cosa prevede la norma?

L’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dall’art. 16 del DL n. 124/2019 (Decreto Fiscale), prevede che “a  partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonche’ sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.”

Inoltre, dalle operazioni effettuate dal 2021, verrà messa a disposizione anche la bozza della Dichiarazione IVA Annuale 2022.

L’Agenzia delle Entrate, avendo tutti i dati IVA disponibili grazie alla fatturazione elettronica e alla trasmissione dei corrispettivi, sarà finalmente nelle condizioni di fornire ai contribuenti i “precompilati” IVA agevolando così la compliance fiscale.

Gli esclusi da questo servizio saranno i Soggetti identificati ai fini IVA in Italia e i rappresentanti fiscali di Soggetti non residenti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Quale sarà la procedura?

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate durante l’evento annuale del Telefisco, le bozze dei registri IVA mensili saranno disponibili entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento. Le tempistiche dovranno rispettare le disposizioni contenute nell’articolo 23 del d.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede che le fatture emesse debbano essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese, e nell’articolo 25 del medesimo d.P.R. 633 del 1972, che prevede che le fatture ricevute debbano essere annotate anteriormente alla liquidazione periodica in cui viene esercitato il diritto alla detrazione.

Una volta prelevati i registri IVA da un’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti avranno modo di verificare i dati proposti e, se completi, potranno essere convalidati o in alternativa modificati o integrati sempre entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Solo dopo la convalida del contribuente, l’Agenzia provvederà all’elaborazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e poi della Dichiarazione annuale IVA le quali a loro volta dovranno essere confermate o modificate dal contribuente.

Quali difficoltà?

I registri IVA precompilati, inoltre, non conterranno i dati dell’esterometro trimestrale nonostante la norma ne faccia espresso riferimento. Ciò in quanto per effetto del Decreto Fiscale 2020, la periodicità dell’esterometro è divenuta trimestrale e non più mensile. Essendo le bozze dei registri IVA disponibili entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, solo qualora il contribuente continui ad effettuare l’invio dei dati in oggetto con cadenza mensile, l’Agenzia potrà utilizzare i dati delle operazioni transfrontaliere per la predisposizione dei “precompilati”.

Altra difficoltà operativa, che rischia di complicare il tutto, sarà la necessità di inserimento dell’informazione relativa alla percentuale di detrazione del bene o servizio acquistato la quale non è presente all’interno della fattura elettronica. La percentuale standard di detrazione proposta nei registri IVA sarà quella del 100%, la quale dovrà essere modificata dall’operatore in base alle varie casistiche di indetraibilità oggettiva o dell’attribuzione dei costi “promiscui”.

Esiste anche il rischio di mancata imputazione nei registri precompilati di talune tipologie di fatture attive perché ancora non inviate allo SDI entro la fine del mese, ovvero le fatture differite o quelle trasmesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione considerando sempre il fatto che i registri verranno resi disponibili entro i primi giorni del mese successivi a quelli di riferimento.

Non da ultimo, le attuali modalità di gestione delle fatture soggette al meccanismo del reverse charge non risultano idonee a permettere al sistema dell’Agenzia delle Entrate l’inserimento di tali dati nelle bozze di registri IVA precompilati.

Cosa aspettarci?

Durante il forum della fatturazione elettronica di gennaio, è stata anticipata l’imminente pubblicazione di un tracciato “evoluto” della fattura in formato xml che dovrebbe avvenire con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con aggiunta di nuove tipologie di tipi documento e incremento di specifici codici natura maggiormente dettagliati. Ciò servirà a rappresentare in maniera più precisa le varie transazioni, come ad esempio quelle soggette a reverse charge che permetteranno una più puntuale predisposizione dei precompilati IVA.

Tutto fa pensare quindi, che per arrivare pronti a Luglio 2020, dobbiamo aspettarci e auspicare ancora qualche correttivo.

 

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