Cessione crediti IVA trimestrali: cosa cambierà a partire dal 1° gennaio 2020?

Ecco i cambiamenti sulla cessione dei crediti IVA trimestrali dal 1° gennaio 2020.

1. Introduzione

Nell’iter di conversione in Legge, l’articolo 12-sexies del DL 30/04/2019 n. 34 (cd. Decreto Crescita) ha modificato l’articolo 5, comma 4-ter, del D.L. 70/1988 introducendo la possibilità, per i soggetti IVA, di cedere i crediti maturati e chiesti a rimborso trimestralmente.

La previgente normativa e la restrittiva interpretazione avallata dall’Amministrazione Finanziaria consentivano esclusivamente la cedibilità dei crediti IVA risultanti dalla dichiarazione annuale.

Con la nuova previsione normativa sulla cedibilità dei crediti IVA trimestrali, invece, risulta superata la discriminazione tra le due tipologie di crediti e, con decorrenza 1° gennaio 2020, potranno essere ceduti anche i crediti IVA trimestrali.

2. I crediti IVA trimestrali: caratteristiche

Vale ricordare che la normativa IVA ammette la possibilità di chiedere a rimborso l’eccedenza di credito IVA (almeno paria a € 2.582,28) presentando telematicamente il modello TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Da un punto di vista soggettivo, l’istanza di rimborso dell’IVA trimestrale può essere presentata da:

  • soggetti che effettuano operazioni non imponibili per oltre il 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate,
  • soggetti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni,
  • soggetti nazionali che hanno effettuato, nel trimestre di riferimento, determinate prestazioni (lavorazioni relative a beni mobili materiali, trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione) nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni svolte,
  • Soggetti che hanno effettuato, nel trimestre di riferimento, acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell’ammontare totale degli acquisti e delle importazioni imponibili,
  • Soggetti esteri identificati direttamente o dotati di rappresentanti fiscali.

3. La posizione dell’Amministrazione

Con la Circolare 28 ottobre 1988, n. 223 e le successive Circ. 13 febbraio 2006 n. 6/E e Ris. Del 4 aprile 2006 n. 49/E, l’Amministrazione Finanziaria ha escluso la cedibilità dei crediti trimestrali ritenendola ammissibile, nel ripetto delle prescritte formalità normativa (Cfr artt. 69 e 70 del R.D. n. 2444/1923) solo dei crediti IVA risultanti dalla dichiarazione annuale.

A supporto della restrittiva posizione assunta, l’Amministrazione finanziaria adduceva esigenze di trasparenza e di certezza in quanto “prima che sia presentata la dichiarazione annuale, l’Amministrazione non può sapere se il credito formatosi negli anni precedenti e nell’esercizio in corso sia stato o meno utilizzato in compensazione di eventuali debiti tributari e previdenziali”.

Pertanto, secondo tale indirizzo, il credito IVA trimestrale potrebbe considerarsi certo e definitivo solo al momento della sua esposizione in dichiarazione.

4. Le aperture della Giurisprudenza e della Dottrina

Sulla cedibilità dei crediti IVA trimestrali, la giurisprudenza e la dottrina sono giunte a conclusioni opposte.

In particolare, tanto la giurisprudenza di merito (Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 2252 del 2 ottobre 2013) che quella di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza n. 13027 del 24 giugno 2015) hanno confermato la piena cedibilità dei crediti trimestrali in quanto “entrambi i crediti (trimestrale e annuale) derivano da operazioni contenute nella dichiarazione annuale IVA e determinano un’eccedenza di imposta rimborsabile ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 che, in quanto tale, costituisce un credito certo, liquido ed esigibile” (così Cort. D’App. cit.) e, pertanto, “ai fini della cessione di un credito IVA non rileva tanto che esso sia esposto in una dichiarazione annuale già presentata, quanto l’esistenza di uno specifico rapporto giuridico fiscale” e il rispetto delle prescritte formalità per tale tipologia di cessione (così Cass. Cit.)

A) La posizione di Assonime

Particolarmente interessante è stata la posizione assunta da Assonime che, nel riconoscere la piena cedibilità dei crediti trimestrali e nel sostenere il suo riconoscimento a livello normativo, ha correttamente sostenuto che:

  • il mancato riconoscimento della cedibilità dei crediti IVA trimestrali, con efficacia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, presentava un forte impatto negativo soprattutto per i cd. “creditori strutturali” di IVA ed, in particolare, sul gran numero di imprese che effettuano operazioni nei riguardi della Pubblica amministrazione e delle società pubbliche e private e che pertanto soggiacciono al meccanismo dello split payment;
  • la non efficacia della cessione dei crediti trimestrale nei riguardi dell’Amministrazione finanziaria, inoltre, costituiva un ancor più forte limite al recupero in tempi rapidi delle eccedenze creditorie in questione perchè ne poteva inibire la rapida liquidabilità da parte di quei soggetti passivi d’imposta che maturavano eccedenze di credito IVA richiedibili a rimborso con cadenza trimestrale;
  • ed in ogni caso, specie per i soggetti IVA che operano in regime di Split Payment, la cessione dei crediti trimestrali “non avrebbe comunque dovuto dare adito a particolari timori all’interno dell’Amministrazione finanziaria per possibili utilizzi fraudolenti delle operazioni in parola, considerato il sensibile rafforzamento dei poteri di controllo e di accertamento su tutti i soggetti IVA (e, quindi, anche sui soggetti cedenti i crediti) derivante dall’adozione obbligatoria e generalizzata della fatturazione elettronica” (così Assonime, Circ. n. 18 del 29 luglio 2019).

5. Cosa cambierà dal 1° gennaio 2020?

Il legislatore, in accoglimento delle istanze della dottrina, delle associazioni di categoria e delle pronunce di giurisprudenza, il legislatore ha quindi introdotto con il citato art. 12 sexies della L. 28 giugno 2019, la disciplina sulla cessione dei crediti IVA ammettendo – espressamente – nel novero dei crediti cedibili quelli maturati e chiesti a rimborso trimestralmente.

L’art. 12-sexies, al secondo comma, stabilisce che la disposizione si rende applicabile ai crediti IVA formanti oggetto delle richieste di rimborso trimestrale che verranno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2020 e pertanto alle istanze di rimborso dell’IVA relativa al primo trimestre del prossimo anno che verranno presentate, tramite l’apposito modello TR, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2020.

A tale riguardo ci preme segnalare l’interessante opinione di Assonime, riportata nella citata circolare n. 18/2019, che attribuisce alla norma in questione una valenza interpretativa, con l’effetto di rendere la stessa applicabile anche alle cessioni di crediti trimestrali le cui procedure di accoglimento o respingimento delle cessioni – ad oggi – “non siano ancora concluse”.

A) Cessione crediti IVA trimestrali anche per il consolidato nazionale

Assonime osserva che l’equiparazione del credito IVA annuale con quello trimestrale potrebbe avere effetti anche ai fini IRES, nello specifico per i soggetti partecipanti al consolidato nazionale (cfr. artt. 117 e seguenti, D.P.R. 917/1986, D.M. 1.3.2018).

Meritano menzione, a tale proposito, le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alle società partecipanti, che prevedono la possibilità di cedere i soli crediti IVA emergenti dalle dichiarazioni annuali, ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito dovuta dalla consolidante.

In base alla nuova disposizione normativa, anche i crediti derivanti dalle cessioni dei crediti IVA risultanti dalle istanze di rimborso trimestrale (Modello Tr) potrebbero essere oggetto di compensazione.

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